L'assegno di mantenimento dei figli, fissato in sede di separazione o divorzio, è sempre soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La regola vale sia per gli assegni stabiliti con provvedimento giudiziale sia per quelli concordati in negoziazione assistita o mediazione familiare, ed è sancita dall'art. 337-ter del Codice Civile e dalla giurisprudenza costante della Cassazione.
Nonostante la rivalutazione operi automaticamente, nella prassi il genitore obbligato al pagamento raramente aggiorna spontaneamente l'importo. Ne consegue che il genitore collocatario deve inviare periodicamente una lettera formale di richiesta, quantificando la variazione ISTAT del periodo e indicando il nuovo importo aggiornato. Questa comunicazione ha una duplice funzione: sollecitare l'adeguamento e, in caso di inadempimento, precostituire la prova per la successiva azione esecutiva.
Il presente modello è strutturato per essere trasmesso via raccomandata a/r o PEC e contiene tutti gli elementi essenziali: riferimenti al provvedimento giudiziale, calcolo della variazione ISTAT, indicazione del nuovo importo, richiesta di adeguamento e di versamento delle differenze pregresse, avvertimento sulle conseguenze del mancato pagamento (azione esecutiva ex art. 543 c.p.c., ordine di pagamento diretto ex art. 8 L. 898/1970, denuncia penale ex art. 570-bis c.p.).
Quando usare questo strumento
- ▸Sollecito annuale della rivalutazione ISTAT quando l'ex coniuge continua a corrispondere l'importo originario.
- ▸Richiesta di adeguamento con recupero delle differenze non versate negli anni precedenti (prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.).
- ▸Preparazione dell'azione esecutiva ex art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi della retribuzione del genitore obbligato).
- ▸Comunicazione preliminare alla domanda di ordine di pagamento diretto al datore di lavoro ex art. 8 L. 898/1970.
- ▸Costituzione in mora ex art. 1219 c.c. per interrompere la prescrizione quinquennale delle mensilità pregresse.
Metodologia e base normativa
Il modello richiama espressamente l'art. 337-ter del Codice Civile, come riformato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che impone al giudice di determinare l'assegno di mantenimento tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche di entrambi i genitori, con obbligo di rivalutazione automatica annuale.
L'indice di riferimento è l'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) pubblicato mensilmente. Il calcolo va effettuato confrontando l'indice del mese di riferimento della sentenza con quello dell'ultimo mese noto. Ad esempio, se la sentenza è di gennaio 2024 (indice 100) e a gennaio 2025 l'indice è 102,3, la variazione è del 2,3%.
In caso di mancato adeguamento, il modello preannuncia le tre principali tutele: pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), che consente di aggredire direttamente la retribuzione del debitore; ordine di pagamento diretto ex art. 8 L. 898/1970, che ordina al datore di lavoro di versare direttamente al genitore creditore; denuncia penale ex art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio), che prevede la pena della reclusione fino a un anno o la multa.
Glossario giuridico
- Indice FOI
- Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, base ufficiale per la rivalutazione degli assegni di mantenimento.
- Art. 337-ter c.c.
- Norma che disciplina le condizioni relative ai figli in caso di separazione e divorzio, inclusa la determinazione e la rivalutazione dell'assegno di mantenimento.
- Ordine di pagamento diretto
- Provvedimento ex art. 8 L. 898/1970 con cui il tribunale ordina al terzo debitore del genitore obbligato (tipicamente il datore di lavoro) di versare direttamente al genitore creditore la quota dell'assegno.
- Art. 570-bis c.p.
- Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio: reclusione fino a un anno o multa da €103 a €1.032.
- Prescrizione quinquennale
- Termine di 5 anni entro cui possono essere pretese le mensilità arretrate dell'assegno (art. 2948, n. 4, c.c.). La costituzione in mora interrompe la prescrizione.
Domande frequenti
L'adeguamento ISTAT è automatico?
Sì, la rivalutazione opera di diritto (ex lege) ed è dovuta anche senza richiesta espressa. Tuttavia nella prassi il debitore continua a versare l'importo originario; la lettera formale serve a documentare la richiesta e a interrompere la prescrizione.
Da quando decorre il nuovo importo?
Dal mese di rivalutazione previsto nel provvedimento (di solito coincidente con l'anniversario della sentenza) o, se non specificato, dal 1° gennaio di ogni anno.
Posso chiedere le differenze arretrate?
Sì, per un massimo di 5 anni (prescrizione ex art. 2948 c.c.). Oltre le mensilità dei 5 anni precedenti la richiesta non sono più pretendibili.
Cosa succede se il debitore non versa il nuovo importo?
Si può procedere con pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. (aggredendo lo stipendio o il conto corrente), con richiesta di ordine di pagamento diretto ex art. 8 L. 898/1970, e con denuncia penale ex art. 570-bis c.p.
Serve un avvocato per l'esecuzione?
Sì, il pignoramento presso terzi e l'ordine di pagamento diretto richiedono un avvocato. Per la sola lettera di richiesta di adeguamento non è necessario, ma la trasmissione via PEC o raccomandata a/r è essenziale per la prova.
La rivalutazione ISTAT è un diritto irrinunciabile del figlio (Cass. n. 5595/2018): non può essere oggetto di rinuncia da parte del genitore collocatario perché costituisce parte integrante dell'assegno di mantenimento a favore del minore. Per l'esecuzione forzata delle mensilità non versate si raccomanda l'assistenza di un avvocato familiarista, che valuterà anche la possibilità di una revisione dell'importo per modifica delle circostanze ex art. 337-quinquies c.c.