L'assegno di mantenimento per i figli è la prestazione economica che il genitore non collocatario è tenuto a corrispondere al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. La disciplina è contenuta principalmente nell'art. 337-ter del Codice Civile, che impone al giudice di valutare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Il nostro calcolatore fornisce una stima orientativa basata su un modello a percentuali di reddito che riflette gli orientamenti prevalenti dei Tribunali italiani, con applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale al tempo di permanenza dei figli presso il genitore obbligato. Non sostituisce le tabelle interne di alcuni Tribunali (Milano, Roma, Torino) né il provvedimento giudiziale, ma consente a genitori e mediatori familiari di partire da un numero ragionevole.
L'importo dell'assegno non è cristallizzato: può essere modificato in ogni tempo, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza di giustificati motivi sopravvenuti (perdita del lavoro, nuova nascita, cambiamento delle esigenze del minore).
Quando usare questo strumento
- ▸Preparazione di un ricorso congiunto di separazione o divorzio, per definire una proposta economica ragionevole.
- ▸Verifica dell'adeguatezza di un accordo raggiunto in mediazione familiare o in negoziazione assistita.
- ▸Istanza di modifica delle condizioni di separazione o divorzio a seguito di variazioni reddituali significative.
- ▸Simulazione dell'impatto economico di un cambio nei tempi di collocamento (ad esempio, passaggio a un affido paritetico).
Metodologia e base normativa
La base normativa è costituita dall'art. 337-ter del Codice Civile, come riformato dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'affidamento condiviso, che elenca i criteri che il giudice deve considerare nella determinazione dell'assegno. L'importo deve garantire al figlio un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori.
Il calcolatore applica una percentuale sul reddito mensile netto del genitore obbligato che varia in base al numero di figli (indicativamente 15% per un figlio, 25% per due, 30% per tre), riducendo il risultato in funzione delle giornate di permanenza presso il genitore obbligato. Restano fuori dall'importo mensile le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, sportive), che il Protocollo CNF-Ministero della Giustizia ripartisce in base a criteri predefiniti.
L'importo così calcolato deve essere sempre incrociato con le tabelle locali del Tribunale competente e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 4811/2018 sulla non automaticità del criterio proporzionale).
Glossario giuridico
- Genitore collocatario
- Il genitore con cui il figlio vive prevalentemente, presso la cui abitazione è stabilita la residenza anagrafica.
- Affido condiviso
- Regime ordinario introdotto dalla L. 54/2006 in cui entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale piena.
- Spese straordinarie
- Uscite non ricorrenti né prevedibili (interventi medici, gite, corsi extrascolastici), che si aggiungono all'assegno mensile e si ripartiscono di solito al 50%.
- Tenore di vita
- Standard economico di cui il figlio ha goduto durante la convivenza dei genitori; parametro guida per la quantificazione.
- Art. 570 c.p.
- Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, contestabile in caso di mancato versamento reiterato dell'assegno.
Domande frequenti
Il risultato è vincolante?
No. Solo il provvedimento del giudice è esecutivo. Il calcolatore è uno strumento informativo utile in fase pre-contenziosa o di mediazione.
L'assegno si rivaluta automaticamente?
Sì, salvo diversa pattuizione. La rivalutazione avviene di norma su base annua secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (art. 337-ter c.c.).
Fino a quando è dovuto?
Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio (Cass. n. 17183/2020), non automaticamente al compimento della maggiore età. Se il figlio studia con profitto o cerca attivamente lavoro, l'obbligo prosegue.
Cosa succede se il genitore obbligato non paga?
È possibile procedere con pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. (busta paga, conto corrente), ordine di pagamento diretto ex art. 8 L. 898/1970 e denuncia penale ex art. 570-bis c.p.
L'assegno è deducibile fiscalmente?
No, l'assegno per il mantenimento dei figli non è né deducibile per chi lo versa né tassato per chi lo riceve, a differenza dell'assegno divorzile all'ex coniuge.